CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Allegato 2 Accordo aggiuntivo›Parte COMUNE
Art. 3
130 / 131INDUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 25 nov 1960
Agli operai addetti alla produzione verranno fornite in uso, in quanto compatibile con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:
- donne: grembiule a vestaglia e cuffia;
- uomini: calzoni e giacca oppure tuta.
Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra, descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-3-6