CCNL 12 marzo 1959 parte IIParte SECONDA

Art. 17

TREDICESIMA MENSILITA

In vigore dal 15 dic 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso. Per i lavoratori che all'atto della corresponsione della gratifica natalizia risultino addetti continuativamente a turni avvicendati da almeno due quindicine o quattro settimane, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Però il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-17-2

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