CCNL 12 marzo 1959 parte II›Parte SECONDA
Art. 15
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 15 dic 1960
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso aziendale facente capo alla stessa societa), ha diritto, nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali calcolati secondo le seguenti norme:
a) per l'anzianità di servizio maturata antecedentemente al 14 giugno 1952, l'importo di ciascun aumento, viene fissato nelle seguenti quote, comprendenti le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 e 12 giugno 1954:
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria, la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità.
b) gli aumenti periodici maturati posteriormente ai 14 giugno 1952 vanno calcolati nella misura del 5% del minimo stipendiale e dell'indennità di contingenza in vigore al momento della maturazione del biennio. Nel caso di variazione dei minimi stipendiali gli aumenti dovranno essere calcolati, con effetto immediato; mentre per quanto riguarda le variazioni dell'indennità di contingenza, il ricalcolo verrà effettuato soltanto al termine di ciascun anno solare, con applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
In caso di passaggio al grado superiore deve essere mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati - limitatamente agli aumenti successivi al 14 giugno 1952 - con i criteri di cui al punto b) del presente articolo.
Sempre nel caso di passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso verrà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nel nuovo grado.
Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono essere comunque assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli assegni di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Però gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Norme transitorie all'.
Al lavoratore attualmente in servizio, per il quale è ricorso il diritto alla appartenenza alle ex categorie speciali ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro Sud) è riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennità di licenziamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-15-2