CCNL 12 marzo 1959 parte IIParte SECONDA

Art. 14

TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE

In vigore dal 15 dic 1960
a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi qualifica speciale e per le varie zone, e fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione. b) Compenso speciale. - Fermo restando quanto previsto dagli della collegata regolamentazione operai (orario di lavoro e disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato) al lavoratore avente qualifica speciale verrà corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 ore settimanali, una quota oraria pari a 1/180 del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza. Al lavoratore al quale è consentito, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di lavoro effettivamente compiute oltre le 48 e fino alle 60 ore settimanali e saranno commisurate a 1/270 del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza, fino ad un massimo di 6 quote orarie. Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle varie settimane, verrà considerato, agli effetti del "compenso speciale", l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-14-2

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