CCNL 12 marzo 1959 parte II›Parte SECONDA
Art. 11
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 15 dic 1960
Sono considerati giorni festivi
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' della parte la operai e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festività:
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio: Epifania
3) 19 marzo: S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua: giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus domini
7) 29 giugno: SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto: Assunzione
9) 1 novembre: Ognissanti
10) 8 dicembre: Immacolata Concezione
11) 25 dicembre: S. Natale e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite:
d) la festività del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
In caso di coincidenza di una o più delle festività di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, e per ciascuna delle festività di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'.
Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione.
Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base media risultante nel ciclo complete dei turni effettuati.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto l'osservanza, delle norme di cui all' sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b), c) e d) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-11-2