CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 8

LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

In vigore dal 8 dic 1960
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama, il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani, inferiori ai 18 anni, e le donne di qualunque età, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-8-2

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