CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
In vigore dal 8 dic 1960
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI
MAGGIORAZIONI
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' della collegata regolamentazione operai, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale e nelle ricorrenze di cui alle lettere b), c) e d) del precedente .
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso nel caso contrario il lavoro precisato in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare per limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora 25%, per le ore successive 35%;
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi 50%;
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%;
4) lavoro effettuato in turni avvicendati: turni diurni 4%, turni notturni 25%;
5) lavoro straordinario festivo 70%;
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): prima ora 60%, ore successive 75%.
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo sarà applicata la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe, la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o, festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 6553 del 21 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può far luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto quarto del presente articolo per i turni diurni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-12-2