CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 5
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
In vigore dal 8 dic 1960
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio prestato come operaio è utile agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennità di licenziamento competente per la predetta anzianità di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo .
All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione e nei cui confronti sia interrotto o si interrompa, quindi, il decorso del primo decennio o del terzo o del quarto quinquennio di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o del terzo premio di anzianità di cui all' della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalità sottoindicate, al compimento del decennio o quinquennio interrotto, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e ragguagliata, a tanti ratei annui dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti sono gli anni interi di servizio che nel decennio o quinquennio interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dal precitato della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alla successiva norma transitoria assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende.
Norma transitoria
Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex-categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi inter-confederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1916 per il Centro Sud) - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, è riconosciuta convenzionalmente un'anzianità quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la già liquidata indennità di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo .
Chiarimento a verbale
Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell' è stata concordata con lo stesso criterio che informa l' del contratto operai per cui il diritto al premio di anzianità si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non è frazionabile in rapporto a minori anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-5-2