CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 2
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE Al GRADI
In vigore dal 8 dic 1960
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi.
Appartengono a primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'articolo comporti:
per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficoltà o delicatezza;
per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilità e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
A titolo di esempio appartengono al 1° grado:
capi operai o capi squadra (uomini e donne) addetti alle seguenti lavorazioni o servizi od impianti: calandre; confezioni coperture auto, moto, avio; confezione camere auto; vulcanizzazione coperture auto moto, avio in autoclave, riparazione coperture auto e avio; confezione tubi a spirale; impermeatura tessuti finiti; rettifica cilindri per cartiere e manicotti per carde; confezione calzature; confezione tomaie; smaltatura; cordatura cavi telefonici; armatrici per cavi; torchi a piombo; officina meccanica; muratori;carpentieri; elettricisti; falegnami; tubisti; centrali termiche e termoelettriche e servizi centrali (vapore, energia, acqua, freddo).
A titolo di esempio appartengono al II grado:
capi operai o capi squadra (uomini e donne) addetti alle seguenti lavorazioni o servizi impianti: sbavatura articoli stampati comuni; macinazione cascami; raffinatura rigenerati; preparazione e fustellatura comune di gomma cruda per articoli stampati; verniciatura a semplice immersione in vaschetta; smistamento e distribuzione materiali nei reparti; servizi di carico e scarico e trasporto materiali vari; uscieri, fattorini, pompieri.
Chiarimento a verbale
Le parti, constatato che le varie Aziende produttrici di articoli di gomma, cavi elettrici ed affini, hanno organizzazioni aziendali diverse, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle classificazioni indicate all', si danno reciprocamente atto di non avere inteso, attraverso tale elencazione, modificare i criteri informatori delle definizioni dei due gradi per gli appartenenti alle qualifiche speciali, contenute nella presente regolamentazione; definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento aziendale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-2-2