CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 46

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 8 dic 1960
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell', l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennità ragguagliata a: a) giorni 6 (48 ore) per ciascuno dei primi 5 anni di anzianità ininterrotta; b) giorni 10 (80 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni c) giorni 12 (96 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 10 e fino a 18 anni; d) giorni 15 (120 ore) per ciascuno dei successivi anni di anzianità ininterrotta oltre i 18 anni. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, calcolandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni. Le misure delle indennità di cui al comma 1° si adottano per le anzianità maturate dal lavoratore a partire dall'1 gennaio 1947 e sono calcolate in base alla intera retribuzione (paga, più indennità di contingenza, ed eventuale terzo elemento non conglobati). Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda l'anzianità maturata dal lavoratore anteriormente all'1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennità di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 5 marzo 1911, si aggiunge un giorno per ogni anno intero di anzianità ininterrotta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-46

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