CCNL 10 febbraio 1959 Parte I›Parte I
Art. 45
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 8 dic 1960
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell', o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni (48 ore) per anzianità interrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianità superiori.
L'azienda può esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-45