CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 23

PREMI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 8 dic 1960
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimerà presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo ed il ventesimo anno di anzianità consecutiva, sarà corrisposto "una tantum" un premio ragguagliato nel primo e nel secondo caso a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennità di contingenza compresa, e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio. I premi di cui al comma precedente assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi già disposti dalle aziende. Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono o del quattordicesimo o del diciannovesimo anno, di anzianità, l'importo del premio di anzianità che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventesimo anno sarà versato alla Cassa Mutua Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio si verifichi con le sopradette anzianità quando il lavoratore abbia già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla legge oppure la cessazione stessa dipende da decesso del lavoratore, il premio verrà versato, anziché alla Cassa di Malattia, rispettivamente al lavoratore stesso od ai suoi aventi diritto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-23

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