CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 8 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre, che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; c) le seguenti dodici festività: 1) Capo d'Anno; 2) 6 gennaio - Epifania; 3) 19 marzo - S. Giuseppe; 4) Lunedi di Pasqua - giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 8) 15 agosto - Assunzione; 9) 1 novembre - Ognisanti; 10) 8 dicembre - Immacolata Concezione; 11) 25 dicembre - S. Natale; 12) 26 dicembre - S. Stefano; e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite; d) La festività del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento; c) il giorno di Pasqua. In caso di coincidenza di una o più delle festività di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla retribuzione mensile, i per ciascuna delle festività di cui sub b), c) e d) per le quali non si sia proceduto a spostamento, l'importo di una giornata di retribuzione da calcolarsi secondo le norme dell'. Per quanto concerne il giorno di Pasqua, in via eccezionale ed in analogia a quanto previsto per gli operai, si conviene di corrispondere, in coincidenza con esso, una giornata di intera retribuzione. Nei casi sopra indicati, per i lavoratori normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà conteggiata nella retribuzione sulla base della media, risultante nel ciclo completo dei turni effettuati. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all' sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b), c) e d) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo della presente regolamentazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-11-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo