CCNL 10 febbraio 1959 Parte II›Parte II
Art. 14
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO E COMPENSO SPECIALE
In vigore dal 8 dic 1960
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
E COMPENSO SPECIALE
a) Trattamento economico minimo. - La retribuzione minima mensile contrattuale per ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale e per le varie zone, è fissata nelle tabelle allegate che fanno parte integrante, a tutti gli effetti, della presente regolamentazione.
b) Compenso speciale. - Per ogni ora di lavoro prestato settimanalmente, oltre le 44 e fino alle 48, od oltre le 48 e fino alle 60, fermo restando quanto previsto dagli della parte prima della presente regolamentazione, verrà corrisposta all'appartenente alla qualifica speciale, in aggiunta alla, normale retribuzione, una quota oraria pari, rispettivamente, a 1/180 o a 1/270 del minimo contrattuale mensile e della indennità di contingenza, fino ad un massimo, nel secondo caso, di sei quote orarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-14-2