CCNL 10 febbraio 1959 Parte IIParte II

Art. 15

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 8 dic 1960
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione, per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso Industriale facente capo alla stessa Societa), ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da; ogni aumento di merito, a 14 aumenti biennali nella misura del 5% per ciascun biennio di anzianità. Ai lavoratori attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti periodici per l'anzianità utile nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1937 ed il 1 giugno 1952 - calcolati sul solo minimo tabellare e consolidati in cifra con le relative quote di rivalutazione riconosciute dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952, 12 giugno 1954 e successivamente aumentate col contratto 3 dicembre 1954 - sono fissati, con decorrenza 1 febbraio 1959, nelle seguenti misure globali: ===================================================================== | Ex I ZONA | EX II ZONA | EX III ZONA GRADO - ETA |--------------|----------------|--------------- _Uomini_Donne _ Uomini_ Donne _ Uomini _ Donne ---------------------_------_-------_--------_-------_--------_------ 1° Grado: | | | | | | Superiore 21 anni..|1.750 |1.495 | 1.700 | 1.455 | 1.065 | 1.435 20-21 anni.........|1.505 |1.265 | 1.470 | 1.235 | 1.440 | 1.220 Inferiore 20 anni..|1.480 |1.180 | 1.440 | 1.150 | 1.415 | 1.130 2° Grado: | | | | | | Superiore 21 anni..|1.180 |1.010 | 1.155 | 985 | 1.130 | 965 20-21 anni.........|1.100 | 935 | 1.075 | 915 | 1.055 | 995 18-19..............| 970 | 790 | 950 | 775 | 935 | 755 17-18..............| 850 | 725 | 830 | 710 | 815 | 695 16-17..............| 780 | 660 | 765 | 645 | 750 | 635 Inferiore 16 anni..| 730 | 635 | 720 | 620 | 705 | 610 | | | | | | Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno riferiti al grado cui il lavoratore apparteneva alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità ed alla zona retributiva esistente anteriormente al giugno 1954. Gli aumenti periodici maturati posteriormente al 1 giugno 1952 vanno calcolati oltre che sul minimo di stipendio anche sull'indennità di contingenza in vigore al momento dello scatto e devono essere calcolati sia in caso di variazione del minimo contrattuale con effetto immediato, sia per, le variazioni della contingenza al termine di ciascun anno solare con applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza, che verranno ricalcolati, limitatamente agli scatti successivi al 1 giugno 1952, con i criteri di cui al comma precedente. Sempre nel caso di passaggio di grado, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità nel nuovo grado.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-15-2

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