CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali

Art. 27

INDENNITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
Nel caso di risoluzione di rapporto di lavoro, in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sottoindicate dell'indennità di licenziamento prevista dall' della presente regolamentazione: il 50% quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, non abbia superato i 6 anni di servizio; l'intero trattamento quando il lavoratore, all'atto delle dimissioni, abbia superato i 6 anni di servizio. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) è considerata utile al 50% ai soli effetti della determinazione delle aliquote dell'indennità di licenziamento di cui sopra. L'intero trattamento verrà pure usato ai lavoratori che diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55, nonché alle donne che si dimettano per causa di matrimonio e di gravidanza. È altresì dovuto l'intero trattamento ai dipendenti che si dimettano in caso di malattia od infortunio, dopo aver superato il periodo stabilito per la conservazione del posto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-27-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo