CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali

Art. 25

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

In vigore dal 30 nov 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso e di licenziamento: +========================================+==============+==============+ | ANNI DI SERVIZIO | 1ª Categoria | 2ª Categoria | +----------------------------------------+--------------+--------------+ |Fino a 5 anni compiuti................. |Mesi 1 |Mezzo mese | +----------------------------------------+--------------+--------------+ |Oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti|Mesi 1 e mezzo|Mesi 1 | +----------------------------------------+--------------+--------------+ |Oltre i 10 anni........................ |Mesi 2 |Mesi 1 e mezzo| +----------------------------------------+--------------+--------------+ Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento. L'anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) è considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entità. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopradetto, sulle competenze dovute al lavoratore. È in facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie ed è considerato anzianità utile agli effetti del computo della indennità di licenziamento. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-25-2

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