CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali
Art. 22
TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In vigore dal 30 nov 1960
In caso di malattia il lavoratore deve avvertire la azienda entro il giorno successivo l'assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di una delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore da un medico di fiducia.
In caso di interruzione di servizio, dovuta a malattia ed infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
b) 8 mesi per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 8 anni compiuti;
c) 10 mesi per anzianità di servizio oltre gli 8 anni.
Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:
per le anzianità di cui al punto a), intera retribuzione globale per i primi 2 mesi, metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto b), intera retribuzione globale per i primi 3 mesi, metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;
per le anzianità di cui al punto c), intera retribuzione globale per i primi 4 mesi, metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato, fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto di lavoro rimane sospeso e tutti gli effetti contrattuali.
Per l'assistenza e il trattamento in caso di malattia o infortunio valgono le norme regolanti la materia.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperta da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio i tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento, dimissioni, ferie, tredicesima mensilità, ecc.)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-22-2