CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 30 nov 1960
IMPIEGATI . ASSUNZIONE L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata del periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti: 1) carta di identità o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali e dell'assicurazione malattia in quanto ne sia già in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta. L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti. L'azienda, inoltre, potrà prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-1-3

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