CCNL del 23 ottobre 1958 Impiegati
Art. 1
74 / 121ASSUNZIONE
In vigore dal 30 nov 1960
IMPIEGATI
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ASSUNZIONE
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico relativo;
4) la durata del periodo di prova.
Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovrà presentare i seguenti documenti:
1) carta di identità o documento equivalente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali e dell'assicurazione malattia in quanto ne sia già in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni;
5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti.
L'azienda, inoltre, potrà prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-1-3