Il lavoratore che abbia una, anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a:
13 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
16 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 5 e fino ai 10 anni compiuti;
20 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 10 e fino ai 22 anni compiuti;
26 giorni lavorativi per gli aventi anzianità di servizio oltre i 22 anni compiuti.
Come anzianità convenzionale, agli effetti della, concessione delle ferie, l'anzianità maturata dal dipendente in qualità di operaio presso la stessa azienda viene riconosciuta al 50%.
L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo, secondo le esigenze di lavoro dello stabilimento.
Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovrà essere fatto in via anticipata a chi ne farà richiesta.
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
Il periodo di preavviso non potrà essere considerato come periodo di ferie.
Il personale assunto nel corso dell'anno, in caso di ferie collettive, avrà diritto alle ferie per l'anno stesso in rapporto ai mesi interi di servizio prestato.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Chiarimento a verbale.
È consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino ad un massimo di 6 giorni corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura prevista dall', per ogni giorno di ferie non godute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
I lavoratori con almeno 12 mesi di anzianità consecutiva hanno diritto a un periodo annuale di ferie retribuite che varia da 13 a 26 giorni lavorativi in base agli anni di servizio. L'anzianità maturata come operaio viene calcolata al 50% ai fini delle ferie, le quali devono essere concordate tra le parti e godute normalmente in modo continuativo. Non è consentito rinunciare alle ferie, né farle coincidere con il periodo di preavviso. In caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la maturazione dei giorni avviene in proporzione ai mesi interi di servizio lavorati, fermo restando che è possibile monetizzare fino a un massimo di 6 giorni di ferie non godute.
Perché esiste questa norma
La norma ha lo scopo di garantire ai lavoratori dipendenti il diritto irrinunciabile a un periodo annuale di riposo retribuito, proporzionato all'anzianità di servizio maturata.
A chi si applica
Si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria.
Esempio pratico
Un lavoratore assunto da 7 anni presso la stessa azienda concorda con il datore di lavoro un periodo di ferie retribuite pari a 16 giorni lavorativi continui. Se richiede il pagamento anticipato prima della partenza, l'azienda è tenuta a corrisponderglielo.
Adempimenti e conseguenze
Il datore di lavoro deve erogare la retribuzione anticipata a chi ne fa richiesta prima delle ferie; le ferie devono essere stabilite di comune accordo e non possono coincidere con il preavviso.
Domande frequenti
Un lavoratore può decidere di rinunciare alle ferie?No, il testo stabilisce espressamente che non è ammessa alcuna rinuncia, sia essa tacita o espressa.
Come vengono calcolate le ferie in caso di licenziamento o dimissioni durante l'anno?Il lavoratore non in prova ha diritto a ricevere tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi interi di servizio effettivamente prestati nell'anno.
È possibile ricevere un'indennità economica al posto del riposo feriale?Sì, è consentita la sostituzione del godimento delle ferie fino a un massimo di 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione per ogni giorno non goduto.