CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali

Art. 11

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 30 nov 1960
Il lavoratore cui si applica la presente regolamentazione per la anzianità di servizio maturata dopo il 20° anno di età presso la stessa azienda, ha diritto nel corso della carriera, indipendentemente da ogni aumento di merito, a 10 aumenti biennali, nella misura del 5%. Tale aliquota è calcolata, sul minimo contrattuale e sulla indennità di contingenza mensile del grado cui appartiene il lavoratore. Gli aumenti periodici di anzianità, già maturati o da maturare, non possono comunque essere assorbiti da precedenti o succssivi assegni di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Però gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio alla qualifica speciale di un lavoratore proveniente dalle categorie operaie, agli effetti degli scatti il rapporto si considera come iniziato ex novo, e pertanto la maturazione degli scatti decorrerà dalla data del riconoscimento di tale nuova qualifica. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui mimimi contrattuali in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo e nell'ultimo comma del presente articolo per il caso di passaggio di grado. Per quanto concerne l'indennità di contingenza il ricalcolo verrà effettuato alla. fine di ogni anno solare ed avrà effetti a partire dal 1 gennaio successivo. In caso di passaggio al grado superiore, sarà mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati nel grado di provenienza. Nel caso di variazione del minimo contrattuale mensile di tale grado l'importo predetto sarà valutato ricalcolando percentualmente sul nuovo minimo contrattuale. Sempre nel caso di -passaggio al grado superiore, la frazione di biennio in corso al momento del passaggio stesso sarà considerata utile agli effetti della maturazione del primo biennio di anzianità del nuovo grado. Norme transitorie all'. 1) Ai lavoratori appartenenti alla qualifica speciale attualmente in servizio, ai quali sia, stata riconosciuta, ai sensi degli accordi interconfederali, tale qualifica antecedentemente all'entrata in vigore del presente contratto, ai soli fini degli scatti di anzianità, sarà tenuto conto del servizio prestato con le anzidette mansioni risalendo come massimo al 1 gennaio 1937, con esclusione in ogni caso di quella maturata prima del compimento del 20° anno di età. 2) Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: uomini donne ex 1ª zona: 1° grado sup. 21 anni..................... 1.700 1.450 2° grado sup. 21 anni..................... 1.150 1.000 ex 2ª zona: 1° grado sup. 21 anni..................... 1.650 1.450 2° grado sup. 21 anni..................... 1.150 1.000 ex 3ª zona: 1° grado sup. 21 anni..................... 1.650 1.400 2° grado sup. 21 anni..................... 1.100 950 ex 4ª zona: 1° grado sup. 21 anni..................... 1.600 1.400 2° grado sup. 21 anni..................... 1.100 950 Nel caso di avvenuto passaggio di grado la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-11-2

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