CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali

Art. 10

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 30 nov 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell' della regolamentazione operaia e comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario; oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall' della regolamentazione operaia sul recupero delle ore non compiute nel sabato. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane. Nessun lavoratore può esimiersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati. Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti: 1) lavoro straordinario diurno e feriale, 25%; 2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi, 40%; 3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati, 30%; 4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni 4% - turni notturni 15%; 5) lavoro straordinario festivo, 50%; 6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati), 50%. Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all' e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra. Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo (prevista dalla legge n. 653 del 24 aprile 1934 sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli), mentre non può dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista al punto 4) del presente articolo per i turni diurni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-10-2

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