CCNL del 23 ottobre 1958 Categorie speciali
Art. 13
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 30 nov 1960
La gratifica natalizia di cui ai vigenti accordi interconfederali verrà corrisposta in misura ragguagliata ad una mensilità di retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, al lavoratore non in prova saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
Però il periodo di prova seguito da, conferma, è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
La corresponsione della gratifica natalizia deve normalmente avvenire alla vigilia di Natale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1312#art-cdo-13-2