CCNL industria della birra e malto Parte II›Parte SECONDA
Art. 18
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 29 nov 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all' per quel che concerne lo stato giuridico il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al quinto comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'alta Italia e rispettivamente all', primo comma, e 33 dello accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-18-2