Art. 18 · RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
CCNL industria della birra e malto Parte IIParte SECONDA

Art. 18

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RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI

In vigore dal 29 nov 1960
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all' per quel che concerne lo stato giuridico il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al quinto comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'alta Italia e rispettivamente all', primo comma, e 33 dello accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia Centro-Meridionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-18-2