CCNL industria della birra e malto Parte II›Parte SECONDA
Art. 17
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 29 nov 1960
Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianità ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennità di cui all':
fino a 5 anni di anzianita.................... 50% oltre i 5 e fino a 10 anni.................... 75% oltre i 10 anni di anzianita.................. 100%
Verrà corrisposta la intera indennità di cui all' nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, nonché a seguito di nomina alle cariche sindacali previste di cui all' della parte IV comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-17-2