CCNL industria della birra e malto Parte III›Parte TERZA
Art. 2
VISITA MEDICA
In vigore dal 29 nov 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-2-3