CCNL industria della birra e malto Parte I›Parte PRIMA
Art. 14
FESTIVITÀ NAZIONALI
In vigore dal 29 nov 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato.
Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-14