CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 14

FESTIVITÀ NAZIONALI

In vigore dal 29 nov 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-14

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