CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 17

RECUPERI

In vigore dal 29 nov 1960
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purchè esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo