CCNL industria della birra e malto Parte I›Parte PRIMA
Art. 12
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 29 nov 1960
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali.(Vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare, nel limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare alla norma di Cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 5).
Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 6).
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale. (Vedi tabella delle maggiorazioni n.
2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella delle maggiorazioni:
1) Lavoro straordinario diurno, 32%;
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo), 48%;
3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore, 60%;
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali, 48%;
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni, 42%;
6) Lavoro straordinario notturno, 48%;
7) Lavoro a turni notturni, 14,40%;
8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22, 42%.
Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base più eventuali aumenti di merito più contingenza, più indennità speciale).
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-12