Art. 14 · FESTIVITÀ NAZIONALI
CCNL industria della birra e malto Parte IParte PRIMA

Art. 14

14 / 135

FESTIVITÀ NAZIONALI

In vigore dal 29 nov 1960
Si considerano come festività nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1304#art-cid-14