CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2
Art. 5
In vigore dal 23 nov 1960
Il premio di cui all', nella percentuale risultante
dall'applicazione dell', verrà corrisposto nella misura di:
100% agli operai appartenenti al 1° gruppo
80% agli operai appartenenti al 2° gruppo
70% agli operai appartenenti al 3° gruppo
A) appartengono al 1° gruppo gli operai
a) addetti alla preparazione viscosa (alcali cellulosa, soda e
recupero soda, solfuro, maturazione e filtrazione viscosa);
b) addetti alla filatura;
c) addetti ai reparti di finitura (rismatura, prima bobinatura e cernita) non lavoranti a cottimo od a premio;
d) operai specializzati, qualificati e comuni delle officine di manutenzione;
e) operai specializzati, qualificati e comuni addetti a servizi centrali (aria, acqua, freddo, vapore, energia);
f) addetti ai laboratori chimici di fabbrica.
Dai punti a), b), c) sono esclusi i manovali nonché gli operai ed operaie addetti alle operazioni di pulizia.
B) appartengono al 20 gruppo gli operai:
a) operai dei punti a), b), c) (manovali e donne addette alla
pulizia) non compresi nel 1° gruppo;
b) manovali, apprendisti e garzoni non compresi nei punti d) ed e) del 1° gruppo;
c) addetti ai laboratori sperimentali (laboratori centrali) chimici e tessili, ivi compresi gli addetti agli impianti sperimentali e di prodotti accessori (preparazione tele e recupero
soda, produzione idrogeno, ossigeno, ecc.);
d) addetti ai magazzeni prodotti e materiali e scorte;
e) addetti alla preparazione e riparazione tele da filtrazione;
f) addetti ai servizi edili (muratori, carpentieri,
isolazionisti, catramisti, ecc. e relativi aiuti e garzoni);
g) addetti alle rilavorazioni dei prodotti finiti (confezioni,
stampe, ecc.).
Operai di reparti di rilavorazione lavoranti a cottimo od a premio.
Per la maestranza addetta ai reparti di rilavorazione del prodotto finito (confezioni, stampa, ecc.) lavorante a cottimo fisso o variabile, il premio di produzione, nella misura dell'80% della percentuale massima, sarà riferito ai minimi contrattuali di paga
base.
C) appartengono ai 3° gruppo gli operai:
a) addetti ai servizi generali ed ai trasporti, personale di sorveglianza in genere, fattorini, pompieri, addetti alle mense, spacci, asili nido, infermeria, giardinieri, addetti all'ENAL, addetti alla pulizia spogliatoi, bagni, docce, addetti alle
abitazioni, ecc.
b) personale operaio non contemplato nei punti precedenti.
Per gli impiegati e le categorie speciali la misura differenziata del suddetto premio viene fissata dalla seguente tabella:
1° gruppo Tecnici Amministrativi
Impiegati di 3ª cat. (A e B)
e qualifiche speciali di 2°
grado 65 % 60 %
2° gruppo
Impiegati di 20 cat. e qua-
lifiche speciali di 10 grado 60 % 55 %
3° gruppo
Impiegati di 1ª categoria 42 % 40 %
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-5-6