CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 2

DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO

In vigore dal 23 nov 1960
Per l'assunzione il lavoratore è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1° libretto di lavoro; 2° tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso; 3° carta di identità o documento equipollente. È facoltà dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonché il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, semprechè il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonché a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-2

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