CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2

Art. 2

In vigore dal 23 nov 1960
Il premio viene fissato nelle seguenti misure massime (salvo quanto disposto dall') riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento: del 4,00% per il personale operaio maschile; del 3,50% per il personale operaio femminile; del 5,50% per gli impiegati di 3ª cat. A e B e qualifiche speciali di 2° grado; del 7,00% per gli impiegati di 2ª cat. e qualifiche speciali di 1° grado; dell'8,00% per gli impiegati di 1ª cat. Tale misura sarà proporzionalmente ridotta in relazione alla produzione effettivamente realizzata mensilmente e precisamente si conviene che qualora la produzione venga ridotta fra il 25 e il 50% della massima capacità produttiva degli impianti il premio verrà ridotto del 50%. Per produzioni effettive comprese fra lo 0 e il 25% della suddetta massima capacità produttiva degli impianti il premio si annulla.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-2-6

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