CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Allegato 2

Art. 7

In vigore dal 23 nov 1960
Verrà considerato il premio di produzione ai soli fini ferie. Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianità verrà corrisposto a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 13ª mensilità, una somma pari al 6,5% del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conto degli scomputi per i vari gruppi giusti quanto stabilito all'; ai lavo ratori che non abbiano compiuto i 12 mesi competono i relativi dodicesimi per il servizio prestato. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la base di valutazione sarà determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-7-6

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