CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 34
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 23 nov 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell' della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennità, da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione della indennità di licenziamento afferente all'anzianità di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma, dall' della, collegata regolamentazione operaia a differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, è fatta aggiunta al computo dell'indennità di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianità di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennità di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennità di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatto moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25.
La liquidazione della indennità determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione dei rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), all'indennità per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all' - Parte Comune - e all'indennità per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall' dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni, anche tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonché la indennità, di contingenza.
Nell'indennità di licenziamento si terrà conto anche della tredicesima mensilità maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione nella misura forfettaria dell'8%.
Norma transitoria all'.
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud è riconosciuta, agli effetti del primo comma, dell'articolo, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), è stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennità, di licenziamento di cui al contratto collettivo 6 marzo 1940, all', è aumentata di due giorni per ogni anno intero di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro ferma restando la liquidazione della indennità di licenziamento a suo tempo effettuata, è tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari a due giorni per ogni anno di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-34-2