CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 31
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
In vigore dal 23 nov 1960
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, numero 860, sulla tutela fisica, ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennità stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennità da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e semprechè dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.
La interruzione del servizio per gravidanza o puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-31-2