CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III
Art. 1
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
In vigore dal 23 nov 1960
L'assunzione deve essere comunicata, all'impiegato mediante lettera che specifichi:
1° la data di assunzione;
2° la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo , e, in molo sommari, le mansioni cui deve attendere;
3° il trattamento economico iniziale;
4° la durata dell'eventuale periodo di prova;
5° il luogo di lavoro;
6° tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1° la carta d'identità od altro documento equipollente;
2° il libretto di lavoro;
3° le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso.
È facoltà dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato è tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio od a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonché gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-1-3