CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 18
TREDICESIMA MENSILITÀ
In vigore dal 23 nov 1960
A norma di quanto stabilito dall' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità, di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per il periodo di prova seguito da conferma è considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-18-2