CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II

Art. 15

COMPENSO SPECIALE

In vigore dal 23 nov 1960
Fermo restando quanto previsto agli della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale sarà corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria (1/180) del minimo tabellare mensile e della indennità di contingenza. Al lavoratore, al quale è consentita in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dello orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di effettiva prestazione oltre le 48 settimanali e fino alle 60 e commisurate ad 1/270 del minimo tabellare mensile e della indennità di contingenza per un massimo di sei quote orarie risultanti dal calcolo anzidetto. Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle varie settimane, verrà considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-15-2

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