CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 21
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
In vigore dal 23 nov 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all' della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'Azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma, precedente: inoltre il lavoratore avrà la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-21-2