CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II
Art. 25
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 23 nov 1960
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa firmando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare è computato agli effetti dell'indennità di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso è quello previsto dall' della legge 10 giugno 1940 n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-25-2