CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I
Art. 17
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 23 nov 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell';
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite:
c) le quattordici seguenti festività:
1° Capo d'Anno;
2° Epifania (6 gennaio);
3° S. Giuseppe (19 marzo);
4° Ascensione;
5° Corpus Domini;
6° Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
7° Assunzione; (15 agosto);
8° Ognissanti, (1 novembre);
9° Immacolata Concezione (8 dicembre);
10° S. Natale (25 dicembre);
11° S. Stefano (26 dicembre);
12° il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13° il giorno di Pasqua;
14° il lunedi di Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute.
Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-17