CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 17

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 23 nov 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite: c) le quattordici seguenti festività: 1° Capo d'Anno; 2° Epifania (6 gennaio); 3° S. Giuseppe (19 marzo); 4° Ascensione; 5° Corpus Domini; 6° Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7° Assunzione; (15 agosto); 8° Ognissanti, (1 novembre); 9° Immacolata Concezione (8 dicembre); 10° S. Natale (25 dicembre); 11° S. Stefano (26 dicembre); 12° il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento; 13° il giorno di Pasqua; 14° il lunedi di Pasqua. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intenderà integrato o variato con le nuove festività riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate nella lettera a) è consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all' sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità; comunque la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-17

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