CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 3

VISITA MEDICA

In vigore dal 26 ott 1960
Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrità e l'idoneità fisica dell'operaio, potrà essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varrà all'uopo di un medico di sua fiducia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-3

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