CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 8
SCUOLE PROFESSIONALI
In vigore dal 26 ott 1960
L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale, anche da un pinto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici effetti sociali ed economici che potranno derivarne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-8