CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 10

INIZIO E FINE DEL LAVORO

In vigore dal 26 ott 1960
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovrà trovarsi al proprio posto pronto a svolgere la sua attività. Sarà considerato ritardatario chi, al segnale di cui è detto più sopra, risulterà non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezz'ora, sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione. La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalità indicate dalla direzione dell'azienda, sarà fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all' sarà considerata prestazione straordinaria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-10

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