CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 15

GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO

In vigore dal 26 ott 1960
Sono considerati festivi i giorni seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festività nazionali indicate come tali dalle disposizioni vigenti o da quelle che saranno successivamente emanate dalle autorità competenti (attualmente il 25 aprile; il 1 maggio; l'8 maggio; il 4 novembre); c) le ricorrenze: 1) 1 gennaio (Capodanno); 2) Epifania (6 gennaio); 3) San Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Concezione (8 dicembre); 10) Natale (25 dicembre) 11) Giorno dell'Angelo (successivo alla Pasqua); 12) Patrono della località dove ha sede lo stabilimento. Quest'ultima festività potrà essere sostituita d'accordo fra le organizzazioni. Per le festività nazionali di cui al capoverso b) compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto in ragione di otto ore giornaliere. Per le festività infrasettimanali di cui al capoverso c) sarà corrisposta la retribuzione globale di fatto, secondo la durata del lavoro risultante dall'orario predeterminato in vigore nello stabilimento. In altri termini, il lavoratore dovrà ricevere quanto avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato, seguendo il predetto orario. Ove uno o più lavoratori siano chiamati a prestare la loro opera in uno dei giorni compresi nelle festività infrasettimanali, oltre al trattamento economico indicato per le festività stesse, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente sia ad economia che a cottimo, come se si trattasse di giorno feriale. Se la prestazione ha luogo in un giorno compreso nelle festività nazionali, oltre al trattamento economico indicato per le festività stesse, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente, sia ad economia che a cottimo, maggiorata però delle percentuali previste per il lavoro festivo. Il trattamento economico di cui sopra per le festività nazionali ed infrasettimanali si intende esteso ai lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti di tempo in cui dura il rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-15

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