CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 2

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 26 ott 1960
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per le assunzioni al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 e successive, nonché le disposizione contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo