CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie

Art. 1

ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 26 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 7 OTTOBRE 1948 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI CONFEZIONI PELLICCERIE Addì, 7 ottobre 1948 in Milano, tra L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA (A.I.P.) rappresentata dai signori Cohen Beniamino, Piazzi Italo, Gelosi Diva, Schettini Filippo, M. Sarti, Nino del Sommo, Dorina Ferrarese, Cordier rag. Marcella, Tornielli Eliseo, Brivio comm. Riccardo, in rappresentanza dell'Associazione Industriale Lombarda, Matti Costanzo, Gelosi-Farina; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Responsabile sig. Roma Savio, dal Segretario Orrigoni Benvenuto e dai sigg. Fantazzini Sirro e Tominez Omobono; è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie; a richiesta dell'ASSOCIAZIONE ITALIANA PELLICCERIA ha partecipato alle trattative, quale parte contraente, la F.U.I.L.L.LA., rappresentata nelle persone dei signori Ascari Silvio e Giuseppe Fossati. . ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO Vale per l'assunzione la norma di cui all' dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne". L'assunzione verrà comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovrà specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la località in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto è tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identità o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 è tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilità del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarità; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non più di tre mesi ove l'azienda lo richieda; 7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari. Dei documenti che trattiene l'azienda rilascerà ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare alla azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti successivi. La dilazione, nell'assumerlo, lo metterà in grado di conoscere l'esistenza ed il contenuto del presente contratto di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta è tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovrà avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-1

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